Il 2025 è l’anno del 50esimo di istituzione del Consultorio Familiare come servizio “di assistenza alla famiglia e alla maternità” (art. 1 L. n. 405 del 29 luglio 1975).
Lungi da qualsivoglia intento celebrativo questo riferimento normativo non può essere eluso nel considerare e affrontare uno dei compiti che la recentissima DGR n. 3720/2024 di Regione Lombardia indica come impegno, addirittura fissando la scadenza del settembre 2025 per il suo assolvimento: la revisione dei requisiti per l’autorizzazione-accreditamento dei Consultori Familiari lombardi.
Verrà istituita una “Cabina di regia” regionale dedicata a questo compito, giusto per dare un’idea della rilevanza che a questo compito viene attribuito sul piano istituzionale e della funzione dei Consultori Familiari per il “bene comune” della salute e del benessere familiare, di coppia, delle relazioni educative, della maternità.
I requisiti che saranno oggetto di questa revisione riguardano un ampio spettro di condizioni, strumenti, abilitazione e autorizzazioni, procedure e protocolli, molti dei quali previsti a tutela della sicurezza, trasparenza, organizzazione, efficienza funzionale a favore degli utenti dei servizi. Un “corpus” di indicazioni e riferimenti che partono dai primi provvedimenti regionali in materia di accreditamento del 2000 (DGR 2594) e del 2001 (DGR 3264).
Per offrire un primo contributo di conoscenza dei riferimenti con cui queto compito dovrà confrontarsi e tener conto riporto due citazioni della Legge nazionale (Art. 3) e di quella regionale della Lombardia (Art. 5 n. 44 del 6 settembre 1976):
- “Il personale di consulenza e di assistenza addetto ai Consultori Familiari deve essere in possesso di titoli di studio specifici in una delle seguenti discipline: Medicina, psicologia, pedagogia ed assistenza sociale nonché dell’abilitazione, ove prescritta, all’esercizio professionale.
- “Al fine dello svolgimento del servizio di cui alla presente Legge gi enti gestori assicurano le prestazioni delle seguenti figure professionali: assistente social, laureato o specializzato in psicologia, medico specialista in ostetricia e ginecologia, ostetrica, assistente sanitaria.
Gli enti gestori del servizio possono integrare il gruppo di operatori con altre figure professionali ed avvalersi di volta in volta di altri specialisti.”
Riferimenti e sottolineature che sembra anacronistiche o suonano un po’ “burocratiche” ma necessarie per evitare che la “revisione” di requisiti che fanno riferimento a “titoli di studio”, “figure professionali”, “abilitazioni”, rischiano di essere superati, scavalcati, disattesi, rimossi per il sopravanzare in questi anni di una confusione normativa e delegittimazione verso la qualità professionale e le garanzie di tutela dei propri utenti assicurate dai Consultori Familiari.
Mi riferisco in particolare agli effetti della Legge n. 4 del 14 gennaio 2013 “Disposizioni in materia di professioni non organizzate” (in ordini o collegi, Art. 1). L’approvazione di questa norma ha innescato una complessa diatriba interpretativa e applicativa, contenziosi e conflittualità, pronunciamenti di Tribunali, provvedimenti e interventi di Ministeri, CNEL, Enti pubblici Nazionali, Ordini professionali, ancora aperti e cui a tutt’oggi non è possibile una conclusione. Non è certo intenzione addentrarmi in questo intricata, complessa e giuridicamente irrisolta questione circa la legittimazione del “Conselor” come operatore consultoriale, della sovrapposizione con le altre figure professionali, della configurazione come attività professionale autonoma del counselling, ecc.
La storia, l’esperienza e l’aiuto che i Consultori Familiari, sin dalle loro origini volute da don Paolo Liggeri, sono state e sono qualificate dall’attività della “consulenza familiare” (ricompresa nelle prestazioni del Tariffario delle prestazioni consultoriali di Regione Lombardia – DGR n. 6131 del 23/1/2017 e declinata anche come “colloquio di consultazione”) che costituisce uno degli elementi identitari della proposta consultoriale. Non entreremo, nella revisione dei requisiti di accreditamenti e del tariffario, nella diatriba normativa che riguarda questo aspetto ma saremo fermi nel confermare
la priorità nel riconoscere l specificità dei Consultori nel garantire la “Consulenza familiare” e la “Consultazione” da parte di figure professionali riconosciute e legittimate da competenza e formazione garantite sul piano istituzionale e scientifico.